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venerdì 4 novembre 2016

Scontrini elettronici: c'è tempo fino a dicembre


Scontrini elettronici: c'è tempo fino a dicembre

L'Agenzia delle Entrate definisce le informazione da trasmettere, le regole tecniche e i termini entro cui scegliere la trasmissione telematica degli scontrini

Dal 1° gennaio 2017 prende il via il nuovo sistema facoltativo di trasmissione telematica degli scontrini, che andrà a sostituire l'emissione del cartaceo. È il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 a prevedere che commercianti e artigiani (soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura) possano adottare dei registratori di cassa telematici che, in luogo dell'emissione dello scontrino cartaceo, provvederanno a trasmettere i dati delle operazioni direttamente all'Agenzia delle Entrate.


La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, si legge nel provvedimento, saranno effettuate mediante  strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. 

Nonostante questi strumenti andranno a sostituire la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

La trasmissione telematica degli scontrini è facoltativa e la scelta di avvalersi o meno del sistema digitale dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2016. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se  non revocata, si  estende di quinquennio in quinquennio. 

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972. 

Sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, a definire le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti tecnologici di memorizzazione.

Il decreto prevede, infine, degli incentivi per coloro che opteranno per il sistema telematico tra cui l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dalla registrazione nell'apposito registro dei corrispettivi, effetti che si affiancano a benefici come la memorizzazione elettronica dei corrispettivi giornalieri e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Le imprese interessate dovranno dotarsi del c.d. registratore telematico, destinato a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input. 

Infatti, la trasmissione telematica dei dati viene effettuata esclusivamente mediante l'uso del Registratore Telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, con l'osservanza delle regole riportate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Nel provvedimento si legge che l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate deve essere esercitata dagli interessati esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate.

L'opzione potrà essere esercitata, tramite un apposito servizio on-line presente sul sito dell'Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo IVA ovvero da un suo delegato secondo le regole dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il preavviso di fermo amministrativo è illegittimo


Il preavviso di fermo amministrativo sul veicolo è illegittimo se il bene è strumentale




La C.T.P. di Milano, nella sentenza n. 6074/46/16 dell'8 luglio 2016, ha analizzato una impugnativa in danno di Equitalia Nord concernente quattro preavvisi di fermo amministrativo su veicolo.
La particolarità della vicenda risiede nel fatto che l'impugnativa è stata proposta contro il Preavviso di Fermo Amministrativo che, come noto, è atto prodromico al Fermo Amministrativo vero e proprio, e che il mero Preavviso non è contemplato nel codice tributario quale atto impugnabile.
La notifica dei quattro preavvisi di fermo amministrativo è stata effettuata in danno di un libero professionista che svolge la professione di Avvocato e Procuratore della Repubblica.

Quello che il ricorrente ha contestato a Equitalia non è il merito dell'entrata tributaria in sé, bensì l'illegittimità del preavviso di fermo per la violazione dell'art. 86 del DPR 602/73, novellato dalla Legge 98/2013, il quale dispone che è illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo se lo stesso è strumentale all'esercizio dell'attività o della professione svolta dal contribuente interessato dal fermo stesso.
La norma sopra citata pone tre condizioni: il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà del debitore; il debitore deve essere un esercente di una professione o di un'attività imprenditoriale; l'utilizzo del veicolo deve avere una certa rilevanza nell'attività lavorativa del debitore, fornendo i ricavi caratteristici dell'attività.
La prima e la seconda condizione devono essere provate documentalmente. 
La terza condizione è più complicata, e qui emerge il vulnus dell'art. 86 comma 2, che è quello della adeguata dimostrazione della strumentalità del bene.

Quindi, quando il bene è strumentale? 

Al riguardo le Circolari dell'Agenzia delle Entrate (n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007) e la Risoluzione n. 59/E/2007 indicano che il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa e/o del professionista dipendano direttamente dall'impiego del veicolo. Ed ancora il veicolo in questione deve essere iscritto nel libro cespiti e deve essere l'unico veicolo posseduto dal contribuente.
Ed ancora, bisogna distinguere tra veicoli strumentali per natura e veicoli strumentali per utilizzo o destinazione. Pacifico che per un libero professionista si discorra di una strumentalità per utilizzo o destinazione, che a sua volta è suddivisa in tre sottocategorie: veicoli utilizzati con finalità pubbliche (taxi), veicoli utilizzati per destinazione esclusiva (macchine marcate scuola guida o enti locali, ecc.) e tutti gli altri veicoli ad uso aziendale o professionale.
Il problema sorge proprio per la terza sottocategoria che non può essere preventivamente apprezzata e definita dall'Agente della Riscossione.
E' dunque necessario provare in maniera adeguata che il veicolo oggetto di fermo amministrativo non è sostituibile con altro mezzo e che il relativo utilizzo sia effettivamente inerente e funzionale all'esercizio dell'attività professionale e alla produzione dei relativi proventi.
Ed infatti nel ricorso introduttivo sono state dettagliatamente indicate le ragioni di impossibilità a svolgere la libera professione senza l'utilizzo del veicolo oggetto di preavviso di fermo.
All'udienza tenutasi per la discussione dell'istanza di sospensione (concessa poi dalla Commissione Tributaria) è stato evidenziato che nelle more Equitalia aveva trascritto il Fermo Amministrativo sul veicolo. (Nonostante il provvedimento della C.T.P. di accoglimento della sospensiva Equitalia si è rifiutata di cancellare il Fermo Amministrativo).
Alla discussione del merito della vicenda è stato evidenziato che l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il requisito della strumentalità sussiste solo nei casi in cui il conseguimento dei ricavi del professionista dipenda direttamente dall'utilizzo del veicolo e che la strumentalità non deve essere riferita ad alcune fasi dell'attività, ma a tutto l'insieme dell'attività svolta non essendo rilevante il mero disagio nel mancato utilizzo del veicolo.

Sulla seconda particolarità della vicenda, ovvero sulla impugnabilità del Preavviso di Fermo Amministrativo, il ricorrente ha evidenziato che c'è una carenza normativa colmata dalle Sezioni Unite (11087/2010 e 10672/2009) che hanno confermato l'impugnabilità anche del Preavviso di Fermo scaturente da debiti di natura tributaria e non tributaria.
Con pronunzia depositata l'8/7/2016 ha accolto l'impugnativa del ricorrente dichiarando illegittimi i Preavvisi di Fermo Amministrativo.
Da segnalare che prima di approdare in Commissione Tributaria il ricorrente aveva anche espletato le procedure di autotutela nei confronti di Equitalia senza ricevere risposta alcuna.
Inoltre Equitalia ha anche violato i limiti stabiliti dalla legge la quale stabilisce, a decorrere dal primo gennaio 2013, che se il preavviso di fermo amministrativo si riferisce ad un debito tributario che non supera i mille euro (come nel caso de quo) l'iscrizione del fermo non può essere attuata prima di 120 giorni previa comunicazione al contribuente. 
Ciò nonostante la Commissione Tributaria ha ritenuto di compensare le spese e non ha riconosciuto la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. che era stata invocata nel ricorso introduttivo.
E i contribuenti continuano a ricevere avvisi illegittimi e a ricorrere ai tribunali di tasca propria.



mercoledì 2 novembre 2016

Negozi chiusi nei giorni festivi, accelerazione sulla nuova legge


Negozi chiusi nei giorni festivi, accelerazione sulla nuova legge


Valzer di emendamenti, ma la maggioranza non vuole stravolgimenti. E così sarà superata la liberalizzazione voluta dal governo Monti.

Il senatore della Lega Nord Nunziante Consiglio propone di aggiungere altri 48 giorni, in pratica negozi chiusi per tutte le festività dell’anno. I grillini Gianluca Castaldi e Gianni Pietro Girotto invece ne vogliono aggiungere 12 in più. Già di suo la Camera, a fine 2014, ha infatti approvato in prima lettura la nuova legge sugli orari dei negozi assestando un bel colpo alle liberalizzazioni introdotte dal governo Monti e prevedendo in particolare che le attività commerciali debbano chiudere almeno per 12 giorni festivi all’anno, in pratica tutte le festività più importanti e più ricche di affari per dettaglianti, le più comode per fare shopping per i consumatori. Ancora oggi in Italia un negozio può restare aperto quando e quanto vuole, h24, tutti i giorni dell’anno, senza limitazioni territoriali o legate ai prodotti venduti. In pratica senza alcun vincolo o limite come avviene in molti altri paesi europei oppure nell’ambito del commercio online, il vero concorrente del commercio tradizionale, che in questi anni ha conquistato sempre più spazi e conquistato milioni di clienti.  

SALVI SOLO BAR E RISTORANTI  

Le nuove norme, tornate al vaglio della Commissione Industria del Senato, prevedono invece il ripristino della chiusura obbligatoria delle attività in occasione di 12 delle principali festività nazionali (Capodanno, Epifania, 25 aprile, Pasqua, pasquetta, il primo maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il primo novembre, l’8 dicembre, Natale e Santo Stefano). I nuovi vincoli valgono anche per i comuni turistici e prevedono un’unica eccezione: ciascun esercente può derogare all’obbligo di chiusura, fino ad un massimo di sei giorni, dandone preventiva comunicazione al comune. Solo bar e ristoranti non hanno alcun vincolo ma ai sindaci è affidato il potere di definire una differente regolazione delle aperture selezionando aree specifiche, nel mirino innanzitutto le zone destinate alla movida, con ordinanze che hanno valenza di tre mesi. Pesanti le sanzioni: multe da 2 a 12mila euro per chi non rispetta i 6 giorni di chiusura, da 1 a 10 giorni di stop per chi commette due infrazioni in un anno.  

Né la proposta di Consiglio nè quella dell’M5S sono destinate a passare, perché la maggioranza al Senato sembra intenzionata ad introdurre solo piccoli aggiustamenti tecnici. Però, dopo diversi mesi di stallo, ora si procede spediti. E' iniziata l’illustrazione degli emendamenti presentati a luglio quindi, dopo gli ultimi pareri (governo e commissione Bilancio), si procederà con le votazioni in modo tale da definire entro la prossima settimana il testo finale e quindi passare la palla all’aula. L’andamento dei lavori parlamentari fino ad oggi è stato soggetto ad un continuo stop and go, legato al solito grande affollamento di provvedimenti al vaglio delle camere, ma anche ai forti interessi in ballo. 

POLEMICHE VIOLENTE  

Le grandi catene di distribuzione, come quelle associate a Confimprese, criticano questa controriforma e lo stesso hanno fatto la gran parte delle associazioni dei consumatori. Anche il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella ha più volte segnalato come questo nuovo provvedimento freni lo sviluppo della concorrenza nell’ambito del commercio. Sul fronte opposto i sindacati del settore assieme a Confcommercio e Confesercenti, che ha invece ha bollato come «devastante» la liberalizzazione voluta da Monti. Tutte polemiche che, con la legge in dirittura d’arrivo, ora sono destinate a riprendere quota.