In
Italia il gestore più utilizzato da banche e finanziarie per
verificare il merito creditizio di società e consumatori è la
società CRIF S.p.A (Centrale Rischi Finanziari),
un sistema di informazioni creditizie che raccoglie e gestisce i dati
creditizi onde poter verificare la presenza di segnalazioni di tipo
positivo e/o negativo forniti direttamente
dagli
Enti finanziatori partecipanti, i quali nella concessione di un
finanziamento in favore di un proprio cliente, deve contestualmente
segnalare il nominativo ed i dati afferenti l'operazione.
Attraverso
la consultazione della Crif è possibile, per gli intermediari
collocati sul mercato dell'accesso al credito, ottenere un quadro
finanziario dei soggetti censiti (siano essi persone fisiche quanto
giuridiche), al fine di valutarne l'opportunità di erogazione di
nuovo credito.
Sostanzialmente
ciò che viene verificato è il c.d.
credit scoring,
ossia attraverso un metodo automatico e statistico si analizza il
rischio creditizio di ciascun soggetto esaminato delineandone un
indice di solvibilità, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
Abbiamo
già accennato che le segnalazioni possono essere positive o
negative.
Le
segnalazioni di tipo positivo indicano una certa regolarità e
puntualità nel pagamento dei ratei previsti dai contratti di mutui,
prestiti, carte revolving, fidi, ecc…
Le
segnalazioni di tipo negativo, invece, attestano le morosità e,
nello specifico il numero di ritardi prodotti ed il tipo di stato
segnalato che può caratterizzarsi in base ad un range
di gravità che varia a seconda del protrarsi del numero di rate non
pagate.
La
questione che qui si solleva e, dalla quale scaturisce un
apprezzabile spunto di riflessione, è la seguente: in un mercato
finanziario in profonda crisi come quello attuale l'accesso al
credito è diventato in alcuni casi difficoltoso per società e
consumatori, attesa la presenza di ritardi segnalati in Crif, che
etichettano quel debitore inadempiente come "cattivo
pagatore".
Ma
è veramente tutto come sembra? La segnalazione negativa è sempre
causata da negligenza del debitore?
Analizziamo
la questione.
E'
facile rendersi conto che la problematica più disagevole è
afferente la sfera delle segnalazioni negative, ossia quelle che
certificano le insolvenze di obbligati, coobbligati e garanti in un
rapporto di credito ben definito nelle banche dati private quali la
Crif.
Ottenere
una visura Crif onde poter verificare la propria situazione
finanziaria è molto semplice, poiché è sufficiente inoltrare una
istanza specifica al gestore denominata "accesso dati Eurisc".
Ciò
che si otterrà sarà un prospetto ben chiaro delle segnalazioni
presenti per quel determinato soggetto: dati del richiedente,
istituto di credito segnalante, tipologia di credito (finanziamento,
prestito, personale, mutuo, ecc…), numero di rate scadute e non
pagate, stato segnalato (Incaglio, Sofferenza, ristrutturazione del
credito, ecc…).
La
visura Crif, inoltre, contiene una guida alla lettura dei dati
creditizi registrati, per cui è facile reperire informazioni circa
il significato delle varie voci che caratterizzano ogni rapporto
segnalato.
Nel
dettaglio, vengono spiegati quali sono i tempi di permanenza delle
segnalazioni negative, i quali variano in base al numero di ritardi
registrati, dalla avvenuta (o non avvenuta) regolarizzazione del
debito pregresso, nonché quelli relativi i rapporti di credito non
estinti regolarmente.
E'
facilmente intuibile quanto la nota dolente per ogni c.d. cattivo
pagatore, sia appunto la consapevolezza che il proprio stato di
debitore inadempiente sia destinato ad essere visibile per un
determinato arco temporale più o meno ben definito (non è nemmeno
sempre così), il quale alle volte può essere molto lungo ed in
costanza del quale viene compromessa la possibilità di accedere a
nuovo credito.
Tale
circostanza immaginiamo quanto possa essere soprattutto per le
imprese commerciali un vero disagio.
Che
ci siano dei tempi di permanenza, i quali fungono da monito per
incentivare chi ha contratto un debito ad onorarlo con precisione e
regolarità è pacifico.
Ma
appare doveroso fare delle precisazioni di sorta.
Il
preavviso di segnalazione
Non
è azzardato sostenere che moltissime (se non la maggioranza) delle
segnalazioni pregiudizievoli registrate in Crif sono illegittime
e vanno cancellate.
Tale
censura rimette in discussione i tempi di permanenza di cui abbiamo
accennato sopra, che secondo quanto genericamente asserito
sembrerebbero ineccepibili ed indiscutibili.
Nello
specifico, al fine di poter confutare siffatta errata convinzione,
occorre sondare la normativa in materia, per ricavarne prontamente
una nuova interpretazione ed applicazione della tematica relativa
alle segnalazioni in Crif, spesso fin troppo incontrollata e
scaturente anche solo da un mero ritardo per poche decine di euro.
La
risposta della legge è da reperire in una attenta lettura degli
artt. 125, comma 3°, T.U.B. (Testo Unico Bancario) e 4 comma 7 del
"Codice di Deontologia e di Buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".
Il
primo articolo disciplina che "I
finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta
che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste
dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente
all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma".
Il
secondo articolo
disciplina
che "Al
verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, unitamente
all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte
l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più
sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo
di cui la comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti
solo decorsi almeno 15 giorni dalla spedizione del preavviso
all'interessato".
La
ratio della normativa è quella di garantire massima trasparenza e
correttezza contrattuale verso il debitore il quale, nel modo adatto
e tempestivamente preavvisato, viene posto nelle condizioni di poter
regolarizzare il proprio debito, evitando al contempo la segnalazione
della morosità che permane per almeno un anno.
Vero
è che gli intermediari bancari e finanziari devono necessariamente
poter usufruire di uno strumento che garantisca il monitoraggio
costante dell'affidabilità dei debitori, ma di converso, è anche
vero che i soggetti finanziati hanno necessità che le registrazioni
delle segnalazioni a proprio carico siano giustificate e legittimate
dall'osservanza di un iter procedurale disciplinato dalla legge, onde
consentire agli stessi la possibilità di porre rimedio ad uno stato
di insolvenza a volte meramente temporaneo e transitorio, al fine di
salvaguardare la propria reputazione creditizia.
Contemperando
gli interessi delle parti (intermediario e debitore) vi è quindi
l'obbligo di preavviso di segnalazione che, quale atto recettizio,
deve essere non solo inviato, ma necessita che entri nella sfera di
conoscibilità del destinatario con certezza di avvenuta ricezione,
secondo quanto enunciato ex artt. 1334 e 1335 del codice
civile
(quindi deve essere inviata una raccomandata A.R. con ricevuta di
ritorno o mezzo equipollente).
Conferendo
il giusto rilievo agli interessi posti in gioco, il
preavviso di segnalazione è
un obbligo che incombe in capo agli intermediari, con i tempi e le
forme su enucleate.
La
prassi invalsa, invece, tra gli istituti di credito è tutt'altro che
aderente al dettato normativo, per cui ne discende che una
percentuale elevatissima di segnalazioni in Crif (o comunque nelle
banche dati di tale tipologia) siano illegittime e debbano essere
cancellate senza indugio dagli intermediari segnalanti anche prima
del decorso dei tempi di permanenza contemplati nelle visure Crif (e
questo anche a prescindere dallo stato di avvenuta regolarizzazione
della morosità).
Alla
luce delle riflessioni su emerse, si desume che qualora si apprenda
dell'esistenza di segnalazioni negative, afferenti i propri rapporti
di credito, è necessario verificare se sia avvenuta la ricezione del
preavviso di segnalazione, in carenza del quale è possibile attivare
una procedura
ad hoc
atta ad eccepire l'illegittimità del modus
operandi dell'istituto
segnalante
ed
ottenere, in tempi rapidi, la cancellazione del dato negativo
illegittimo, alla quale gli intermediari non possono sottrarsi perché
ciò comporterebbe una violazione di legge.