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venerdì 30 dicembre 2016

Bollette luce e gas: indennizzi fino a 60 euro per ritardi.


Bollette luce e gas: indennizzi fino a 60 euro per ritardi. Da gennaio cambia tutto




Dal 2017, entrano in vigore le nuove regole dell'Aeegsi per la fatturazione delle bollette gas e luce.

Più consumi effettivi e meno stime, massima puntualità altrimenti scatta l'indennizzo a favore del consumatore e rateizzazione obbligatoria anche nel mercato libero. Sono queste le principali novità che riguardano le bollette di luce e gas a partire dal prossimo 1° gennaio, come previsto dalle nuove regole introdotte dall'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico per migliorare il processo di fatturazione.
Nello specifico, le novità, che interesseranno tutti i clienti domestici e piccoli consumatori del settore elettrico e del gas, a prescindere dal regime, riguarderanno i seguenti punti:

Più consumi effettivi e meno stimati

Le nuove regole, miranti a ridurre le fatture miste, ossia quelle composte sia da letture effettive che da stimate, partono dall'obbligo per il fornitore di utilizzare prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture comunicate dal cliente e, solo successivamente, le stimate dallo stesso venditore (o quelle messe a disposizione dal distributore). 
A tal fine, viene intensificato l'uso dell'autolettura, con la definizione di una finestra temporale all'interno della quale i clienti potranno comunicarla, e l'obbligo per il venditore di prenderla in carico e trasmetterla al distributore per la validazione entro 4 giorni (salvo che non sia palesemente errata). Viene previsto, in via generale, il divieto di fatturare consumi anticipati, ossia successivi alla data di emissione della fattura. 

Fino a 60 euro per i ritardi nell'emissione delle bollette

Le fatture di luce e gas dovranno essere emesse non oltre 45 giorni solari dall'ultimo giorno di consumo fatturato. Se tale termine viene superato, il fornitore dovrà riconoscere automaticamente al cliente (accreditandolo nella prima fattura utile) un indennizzo crescente a partire da 6 fino a 60 euro in base ai giorni di ritardo.

A questo indennizzo si aggiungono anche quelli previsti in tema di fatturazione di chiusura (nel caso di cambio fornitore, voltura o disattivazione), nel caso in cui l'emissione delle bollette avvenga dopo il termine fissato (da 4 fino a 22 euro in base ai giorni solari di ritardo). 
In determinati casi, anche il distributore è obbligato a indennizzare i clienti, i quali hanno diritto ad un ulteriore somma di 35 euro, ad esempio, se non viene messa a disposizione la lettura utile alla cessazione della fornitura in tempo congruo affinchè il fornitore possa emettere la fattura di chiusura (ossia entro 30 giorni dalla fine della fornitura). 

Obbligo rateizzazione ampliato

Le nuove regole ampliano inoltre l'obbligo di rateizzazione a carico dei fornitore, estendendolo anche al mercato libero, nei casi di fatture con importi anomali e di mancato rispetto, anche solo episodico, della periodicità di fatturazione. In merito alla periodicità, inoltre, al fine di accrescere la consapevolezza del cliente sui propri consumi, viene prevista una maggiore frequenza nell'emissione delle bollette di luce e gas (bimestrali per i domestici e piccoli consumatori, mensile per i grandi consumatori, ecc.). 

Primi passi verso l'offerta standard

L'Aeegsi ha avviato inoltre il procedimento per l'adozione della disciplina in materia di offerta standard. In base a tale processo, ogni venditore dovrà offrire ai propri clienti un'offerta standardizzata (per poter permettere una facile comparazione tra le varie offerte), diversificata solo nel prezzo, a parità delle altre condizioni.

Parlamentari: in arrivo una buonuscita da 50mila euro cadauno


Parlamentari: in arrivo una buonuscita da 50mila euro cadauno


Cambiare i vitalizi e andare subito al voto, la mossa del Pd per ottenere le elezioni anticipate.

Cambiare i vitalizi ed andare subito al voto. Sarebbe questa la mossa del Partito democratico, anticipata da Repubblica. Un partito dunque che vorrebbe le elezioni anticipate, pronto a tutto, anche a proporre una modifica delle norme sui vitalizi per convincere i peones e i parlamentari alla loro prima esperienza a chiudere anticipatamente la legislatura in cambio di una buonuscita da 50mila euro. L'obiettivo sarebbe abrogare qualsiasi pensione in favore di deputati e senatori a partire dalla prossima legislatura, la diciottesima. Si tratta dei 950 euro netti mensili da incassare a 65 anni dopo una sola legislatura o 1.500 a 60 anni, dopo due. Una soluzione che metterebbe con le spalle al muro i pentastellati e convincerebbe i parlamentari a incassare subito l'assegno senza aspettare il 15 settembre per maturare il diritto alla pensione minima. Con una norma transitoria che nel frattempo consenta a tutti, anche alla gran parte costituita da coloro che oggi siedono a Montecitorio e Palazzo Madama per la prima volta (608 su 945), di ottenere solo nel 2017 la restituzione (fino al momento preclusa) dei contributi versati dall'inizio della legislatura. Dunque, per i parlamentari, chiarisce Repubblica, si tratterebbe di posticipare la scelta relativa ai contributi, ma per avere in cambio una cifra che, a fine 2016 ammonta a 48.500 euro e che a inizio anno toccherà appunto quota 50mila.
La notizia non poteva che suscitare un mondo di polemiche, da parte delle opposizioni (e non solo). Non si fa attendere il commento di Beppe Grillo che dal blog parla di "norma porcata" del Pd che sarà approvata nel 2017 per garantire "con la scusa della sua definitiva abolizione dal 2018 - agli - attuali deputati e senatori una buonuscita intorno ai 50 mila euro a testa, consistente nei contributi versati dal 2013 ad oggi". Il movente, a detta di Grillo, sarebbe solo "politico". "Renzi vuole andare ad elezioni il prima possibile con una legge anti-M5S nel vano tentativo di evitare i referendum contro il Jobs Act e cercare di capitalizzare il fango gettato in queste settimane contro la giunta Raggi - aggiunge Grillo - Il segretario del Pd sa, però, che la maggioranza dei parlamentari non ha alcuna intenzione di staccare la spina prima del 15 settembre 2017, data in cui maturerà il diritto al vitalizio essendo passati 4 anni, 6 mesi e 1 giorno dall'inizio della legislatura - per cui - con la ricca buonuscita Renzi spera quindi di placare gli appetiti di partito".
Non tarda ad arrivare neanche la smentita del Pd che, per bocca di Emanuele Fiano, replica: "Siamo di nuovo al Truman Show del Movimento 5 stelle. Oggi lo fanno attraverso una polemica senza fondamento su inesistenti interventi per salvare i vitalizi dei parlamentari". 
Per capire se i rumors diventeranno realtà, dunque, non resta che attendere l'arrivo del nuovo anno. 

giovedì 29 dicembre 2016

Olio di palma: le raccomandazioni del Ministero



Olio di palma: le raccomandazioni del Ministero


Il parere dell'ISS sulle conseguenze dell'utilizzo olio di palma come ingrediente alimentare.

Su richiesta del Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità ha espresso il proprio parere in merito all'eventuale tossicità dell'olio di palma negli alimenti, valutando e confrontando l'apporto di acidi grassi nell'organismo per mezzo dell'assunzione dell'olio di palma rispetto altri componenti della dieta.

Cos'è l'olio di palma e perché ha scatenato allarmismo

L'olio di palma è un olio di origine vegetale, estratto dalla polpa della palma da olio, costituito quasi interamente da lipidi, in particolar modo trigliceridi legati per la metà ad acidi grassi saturi, e per il resto da vitamina E, carotenoidi, fitosteroli. Gli acidi grassi saturi esercitano numerose funzioni fisiologiche nell'organismo e la loro necessaria assunzione varia in relazione all'età; il consumo eccessivo, tuttavia, è stato associato da alcuni studi medico-scientifici all'insorgenza di alcune patologie, specialmente di natura cardiovascolare

Negli ultimi tempi, l'uso alimentare dell'olio di palma ha dato adito ad accese polemiche tra allarmismo e assoluzionismo; più recentemente, anche il noto produttore alimentare Ferrero è intervenuto nel dibattito, consacrando la scelta di utilizzare l'olio di palma in uno spot pubblicitario girato con la partecipazione di alcuni dipendenti, nel quale vengono mostrare le fasi di selezione delle materie prime e lavorazione dei prodotti in un quadro sostenibile e responsabile anche dal punto di vista ambientale. Il viceministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Andrea Olivero, nel suo intervento organizzato a Milano proprio da Ferrero, ha contrastato la campagna contro l'olio di palma.
La ricerca del ministero della Salute

Dalla ricerca condotta per conto del Ministero della Salute , emerge che l'olio di palma, al pari di ogni alimento, non è nocivo in sé e per sé ma solo con riferimento ad elevati livelli di esposizione, avuto riguardo al regime alimentare complessivo e allo stile di vita. 
In linea con le principali organizzazioni e agenzie internazionali, l'ISS raccomanda un livello di assunzione di acidi grassi saturi non superiore al 10% delle calorie totali; dalle stime effettuate, risulta un consumo di acidi grassi saturi da parte della popolazione generale adulta pari a circa 27 grammi al giorno (con un contributo dell'olio di palma tra 2,5 e 4,7 grammi) e da parte dei bambini di età tra i tre e i dieci anni, da 24 a 27 grammi al giorno (con un contributo dell'olio di palma tra i 4,4 vs. 7,7 grammi), superiore quindi alla soglia consigliata. La ricerca non evidenzia particolari differenze sul rischio cardiovascolare conseguenti all'assunzione dell'olio di palma rispetto agli altri grassi con simile composizione percentuale di grassi saturi e mono/polinsaturi e, in particolare, non rileva alcun "aumento di fattori di rischio per malattie cardiovascolari nei soggetti normo-colesterolemici, normopeso, giovani e che assumano contemporaneamente le quantità adeguate di polinsaturi"; nondimeno, considerato che "bambini, anziani, dislipidemici, obesi, pazienti con pregressi eventi cardiovascolari, ipertesi possano presentare una maggiore vulnerabilità rispetto alla popolazione generale", il parere si conclude con l'invito a contenere il consumo di alimenti apportatori di elevate quantità di grassi saturi, nell'ambito di un regime dietetico vario e bilanciato.

Stalking bancario: ecco il nuovo reato


Stalking bancario: ecco il nuovo reato


Si avvia l'iter parlamentare del ddl di introduzione del reato di stalking bancario. Stampata alla camera la pdl a firma Meloni

Stop alle condotte aggressive e persecutorie delle banche e delle società di recupero crediti. È questo l'obiettivo della proposta di legge sull'introduzione del reato di stalking presentata nell'ottobre scorso e che ora muove i primi passi in Parlamento, alla Camera. 
Il ddl , recante la firma di Giorgia Meloni e dell'intero gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, mira ad estendere "il reato di stalking alle condotte persecutorie e aggressive che vengono messe in atto nei confronti dei cittadini dalle società di recupero crediti che lavorano per conto di banche, società finanziarie e grandi aziende".

Si tratta di condotte che, per l'insistenza e la mancanza di rispetto che le caratterizzano, possono arrivare a configurarsi infatti, si legge nella relazione al testo, "come un'azione persecutoria violenta a carico di un soggetto che diventa a tutti gli effetti una vittima, e come tale viene posto in una condizione di grave stress psico-fisico, di oppressione e crescente debolezza e impotenza, tanto che può essere indotto a forti cedimenti, fino anche al compimento di gesti autolesionistici e, in casi estremi, addirittura al suicidio". 


Le condotte da sanzionare

Negli ultimi tempi, anche a causa della profonda crisi che ha investito il tessuto sociale ed economico italiano, sono infatti notevolmente aumentate le attività di recupero crediti e conseguentemente le società che svolgono tale servizio per conto di banche, enti creditizi di diversa natura, finanziarie, compagnie telefoniche, di erogazione di servizi quali luce, gas (ecc.). 
Tali soggetti, "anche per il fatto che di sovente si affidano a personale privo di un preciso inquadramento professionale, e perciò non soggetto alle normative e alle discipline di settore – spiegano i relatori del ddl - sempre più frequentemente mettono in pratica condotte "aggressive" che possono arrivare a travalicare i limiti consentiti dalla legge e le procedure previste dal sistema codicistico vigente, allo scopo di conseguire più elevate percentuali di "recuperato".

Tra le attività illegittime che più spesso si riscontrano vi sono, ad esempio: la violazione dell'obbligo di informazione al debitore del nome dell'operatore o della società di recupero crediti o del creditore per il quale si sta effettuando il recupero; l'utilizzo di numeri non visibili nel contattare il debitore e di informazioni ingannevoli al solo fine di intimorirlo, così come le minacce di azioni legali sproporzionate e vessatorie, l'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa, per non parlare della frequenza dei tentativi di contatto del debitore in orari che travalicano ogni ragionevolezza, e così via. 
Il tutto nell'assoluta "violazione delle norme riguardanti l'incoercibilità psichica" precisano i relatori, il cui mancato rispetto può portare, così come già avvenuto in passato, a vere e proprie tragedie. 
Per questo è opportuno, auspicano i relatori del ddl, non solo l'introduzione della fattispecie del reato di stalking bancario ma anche la promozione presso il Ssn e le Asl di centri anti-stalking che "garantiscano misure di sostegno e supporto psicologico per le vittime di stalking da recupero crediti nonché l'istituzione di un osservatorio nazionale anti-stalking da recupero crediti anche al fine di monitorare l'andamento del fenomeno". 
Il contenuto del ddl

Composto da un solo articolo, il ddl mira a modificare "l'articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori" aggiungendovi due commi. 
Il primo prevede l'introduzione di una aggravante, laddove il reato di stalking (che contempla la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per l'autore delle minacce o molestie) "è commesso da istituti bancari o società finanziarie o filiali di recupero credito o qualsiasi altro soggetto giuridico o nell'attività di recupero crediti quando vengano messe in atto condotte che esulano e travalicano quanto previsto dalla legge e dalle norme del codice di procedura civile".
Il secondo prevede che "la stessa pena si applichi alla persona fisica che agisca in proprio o per conto di persona giuridica".