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lunedì 6 febbraio 2017

Licenziamento: i 10 motivi per cui scatta. Ecco il decalogo del Governo


Licenziamento: i 10 motivi per cui scatta. Ecco il decalogo del Governo

In arrivo il decreto Madia sul pubblico impiego con le precisazioni sulle situazioni tipo che possono portare al licenziamento disciplinare

Weekend lungo? Ponte vicino o scadenza importante? Sono solo alcune delle giornate "calde" durante le quali se ci si assenta dal posto di lavoro si correrà il rischio di essere licenziati. A specificarle è il decreto Madia sul pubblico impiego che entro la metà di febbraio dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri, andando a "sanare" (insieme agli altri due decreti su partecipate e dirigenza sanitaria), la bocciatura della Corte Costituzionale del novembre scorso.
Il provvedimento rappresenta un vero e proprio decalogo sulle situazioni di allerta che potranno portare al licenziamento disciplinare per gli statali. Le sanzioni sono previste anche per il responsabile dell'ufficio che di fronte agli illeciti fa "orecchie da mercante".

Le 10 situazioni a rischio


Il provvedimento elenca dieci condizioni che possono costituire validi motivi per far scattare la misura disciplinare più severa. Si va dalla falsa attestazione della presenza in servizio, allo scarso rendimento, sino alle gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento. Tra queste ad esempio rilevano, l'accettazione di regali costosi o l'abuso dell'auto di rappresentanza. 
Il decreto specificherà inoltre i periodi in cui, dal punto di vista lavorativo, è bene non assentarsi, come, appunto, i giorni che allungano il fine settimana (venerdì e lunedì), le assenze in concomitanza di scadenze importanti (per esempio, l'iscrizione a scuola o la presentazione della dichiarazione dei redditi). Tra i periodi più monitorati rilevano anche quelli coincidenti con i "grandi eventi", durante i quali la P.A. non può permettersi di avere carenze di personale.
L'espulsione, nei casi più gravi riguarderà, altresì, il responsabile gerarchico del dipendente che dinanzi agli illeciti faccia finta di non vedere e non si attivi per segnalarli. 

La procedura sprint


Nel provvedimento oltre al licenziamento viene rivisitata la "road-map" della procedura disciplinare che dovrebbe concludersi entro 3 mesi (in luogo di 4). Ci si muove verso un iter semplificato e una gestione unificata delle sanzioni più gravi e saranno disciplinate anche le infrazioni meno gravi che comportano un mero richiamo. 
Resta ferma la procedura sprint che prevede il licenziamento entro 30 giorni per i furbetti del cartellino e che sarà estesa a tutte le forme illecite accertate in flagranza che possono portare alla sanzione massima. 
Infine, i vizi formali, ossia i meri cavilli giuridici, nel procedimento, non fermeranno l'azione. E se il giudice accerta una sanzione sproporzionata rispetto all'infrazione, il procedimento potrà ripetersi.


Lavoro nero: sanzioni anche per il lavoratore.


Lavoro nero: sanzioni anche per il lavoratore

Maxisanzione per il datore di lavoro e rischi anche per il lavoratore che abbia falsamente dichiarato di essere disoccupato

Non è solo il datore di lavoro a rischiare laddove venga sorpreso a occupare lavoratori in nero. Anche se il Jobs Act ha inasprito le sanzioni contro il lavoro nero, infatti, sono anche i prestatori d'opera a dover prestare attenzione a quanto comunicato agli organi di competenza.

Di norma, colui che viene impiegato "in nero" è considerato la parte debole del rapporto e non rischia alcuna sanzione per il solo fatto di essere "scoperto": anzi, ottiene il vantaggio di poter vedere regolarizzata la sua posizione lavorativa pregressa


Invece, a seguito della riforma dell'impianto sanzionatorio introdotta dal d.lgs. n. 151/2015, il datore di lavoro rischia una maxi sanzione pecuniaria che può raggiungere anche i 36mila euro per ogni lavoratore occupato. 

L'importo, infatti, viene calcolato in base ai giorni di effettivo lavoro per ciascun lavoratore irregolare, e aumentato del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri non in regola col permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa.

La maxi sanzione potrà essere ridotta se il datore si avvale della diffida obbligatoria e degli adempimenti prescritti per la regolarizzazione delle violazioni accertate.

Per il dipendente impiegato in nero, però, tutto cambia questi abbia dichiarato alle autorità competenti il proprio stato di disoccupazione o, addirittura, percepisca apposita indennità. Le autorità che abbiano effettuato i controlli, infatti, hanno l'obbligo di segnalare il lavoratore occupato in nero alla Procura della Repubblica.

Nel primo caso, il lavoratore occupato in nero che abbia reso all'Inps o al Centro per l'impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una condanna per il reato di "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" ex art. 483 del codice penale. 

La norma punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Se, oltre ad aver dichiarato un inesistente stato di disoccupazione, il lavoratore in nero abbia percepito l'indennità di disoccupazione o abbia profittato di altri ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, questi rischia di vedersi contestata l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall'art. 316-ter del codice penale.

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

In aggiunta alle sanzioni penali e amministrative, il lavoratore in nero che abbia percepito illegittimamente gli ammortizzatori sociali, decade dai benefici e resta salvo il diritto dell'Inps o dell'Ente erogatore dell'indennità alla restituzione degli indebiti e al risarcimento del danno.