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lunedì 20 marzo 2017

Il regime di pubblicità del fondo patrimoniale


Il regime di pubblicità del fondo patrimoniale  

Le annotazioni e le trascrizioni relative al fondo patrimoniale

La costituzione del fondo patrimoniale segue un doppio regime di pubblicità con finalità diverse, cui sono onerati, da un lato, i coniugi con l'annotazione nei registri dello stato civile e la trascrizione nei pubblici registri; dall'altro, i creditori con la consultazione dei registri mobiliari o immobiliari e di quelli dello stato civile. 

Per essere opponibile ai terzi, invero, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio e indicare, a mente dell'art. 162 c. 4 c.c., la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti. Del pari, ai sensi dell'art. 163 c. 3 c.c., devono essere annotate a margine anche le modifiche al fondo patrimoniale e ogni altro atto con il quale le parti convengano di conferire nuovi beni al fondo. L'annotazione, in particolare, va richiesta ex art. 34-bis disp. att. c.c. a cura del notaio rogante entro trenta giorni dalla stipula dell'atto. La finalità perseguita dall'ordinamento mediante tale adempimento è quella dichiarativa, di talché, in assenza dell'annotazione, l'esistenza del fondo patrimoniale non può essere opposta neppure ai terzi che ne abbiano avuto eventuale conoscenza dai registri immobiliari (cfr. Cass. SS. UU. n. 21658/2009).

L'atto costitutivo del fondo è altresì soggetto a trascrizione, in adempimento al disposto degli artt. 2643, 2645 e 2683 c.c., quando abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. Infatti, soltanto in seguito alla trascrizione dell'atto di acquisto risultano inefficaci nei confronti dei coniugi primi trascriventi le ulteriori trascrizioni ed iscrizioni, ancorché riferibili a diritti acquisiti precedentemente la prima trascrizione. I coniugi, inoltre, in caso di conferimento al fondo di beni immobili o beni mobili registrati anche successivamente alla sua costituzione, devono avere cura di trascrivere l'atto ai sensi dell'art. 2647 c.c., in modo di potersi giovare del vincolo reale di inespropriabilità sugli stessi. Tale adempimento assolve alla ratio della pubblicità-notizia dello stesso vincolo, rendendolo conoscibile ai terzi che vantano un titolo incompatibile. Se il conferimento dei beni al fondo patrimoniale è avvenuto per mezzo di disposizione testamentaria, invece, deve provvedere alla trascrizione del vincolo il conservatore che cura d'ufficio anche la trascrizione dell'acquisto mortis causa. Nel caso di conferimento di titoli di credito, infine, la pubblicità del vincolo si realizza mediante annotazione sullo stesso titolo.


Alimenti: torna l'obbligo dello stabilimento nell'etichetta

Alimenti: torna l'obbligo dello stabilimento nell'etichetta

Approvato dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto attuativo

Ritorna l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o di confezionamento nell'etichetta degli alimenti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto attuativo ad hoc. A renderlo noto è il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con una nota, ricordando che l'obbligo, già previsto dalla legge, era stato abrogato in seguito al riordino delle norme europee in materia di etichettatura alimentare.
Ora, l'Italia ha stabilito di reintrodurre tale obbligo "al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute" spiega il Mipaaf.

Un provvedimento che si inserisce, ha commentato il ministro Martina, nel lavoro portato avanti "per dare massima informazione ai cittadini sugli alimenti che consumano. Per questo abbiamo voluto inserire di nuovo l'obbligo di riportare in etichetta lo stabilimento di produzione dei cibi".
Anche per dare una risposta "alle tantissime aziende che hanno chiesto questa norma e hanno continuato a dichiarare lo stabilimento di produzione nelle loro etichette" ha aggiunto Martina, assicurando l'impegno, in Europa, per un'etichettatura sempre più completa. 

La legge delega affida la competenza per il controllo del rispetto della nuova norma, all'Ispettorato repressione frodi (Icqrf). 
È previsto un periodo transitorio di 180 giorni, per lo smaltimento delle etichette già stampate e l'esaurimento dei prodotti già etichettati immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del decreto. 
Lo schema ora, in ogni caso, dovrà essere inviato alle commissioni parlamentari competenti per i relativi pareri, prima di tornare in Cdm per l'approvazione definitiva.