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giovedì 29 dicembre 2016

Stalking bancario: ecco il nuovo reato


Stalking bancario: ecco il nuovo reato


Si avvia l'iter parlamentare del ddl di introduzione del reato di stalking bancario. Stampata alla camera la pdl a firma Meloni

Stop alle condotte aggressive e persecutorie delle banche e delle società di recupero crediti. È questo l'obiettivo della proposta di legge sull'introduzione del reato di stalking presentata nell'ottobre scorso e che ora muove i primi passi in Parlamento, alla Camera. 
Il ddl , recante la firma di Giorgia Meloni e dell'intero gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, mira ad estendere "il reato di stalking alle condotte persecutorie e aggressive che vengono messe in atto nei confronti dei cittadini dalle società di recupero crediti che lavorano per conto di banche, società finanziarie e grandi aziende".

Si tratta di condotte che, per l'insistenza e la mancanza di rispetto che le caratterizzano, possono arrivare a configurarsi infatti, si legge nella relazione al testo, "come un'azione persecutoria violenta a carico di un soggetto che diventa a tutti gli effetti una vittima, e come tale viene posto in una condizione di grave stress psico-fisico, di oppressione e crescente debolezza e impotenza, tanto che può essere indotto a forti cedimenti, fino anche al compimento di gesti autolesionistici e, in casi estremi, addirittura al suicidio". 


Le condotte da sanzionare

Negli ultimi tempi, anche a causa della profonda crisi che ha investito il tessuto sociale ed economico italiano, sono infatti notevolmente aumentate le attività di recupero crediti e conseguentemente le società che svolgono tale servizio per conto di banche, enti creditizi di diversa natura, finanziarie, compagnie telefoniche, di erogazione di servizi quali luce, gas (ecc.). 
Tali soggetti, "anche per il fatto che di sovente si affidano a personale privo di un preciso inquadramento professionale, e perciò non soggetto alle normative e alle discipline di settore – spiegano i relatori del ddl - sempre più frequentemente mettono in pratica condotte "aggressive" che possono arrivare a travalicare i limiti consentiti dalla legge e le procedure previste dal sistema codicistico vigente, allo scopo di conseguire più elevate percentuali di "recuperato".

Tra le attività illegittime che più spesso si riscontrano vi sono, ad esempio: la violazione dell'obbligo di informazione al debitore del nome dell'operatore o della società di recupero crediti o del creditore per il quale si sta effettuando il recupero; l'utilizzo di numeri non visibili nel contattare il debitore e di informazioni ingannevoli al solo fine di intimorirlo, così come le minacce di azioni legali sproporzionate e vessatorie, l'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa, per non parlare della frequenza dei tentativi di contatto del debitore in orari che travalicano ogni ragionevolezza, e così via. 
Il tutto nell'assoluta "violazione delle norme riguardanti l'incoercibilità psichica" precisano i relatori, il cui mancato rispetto può portare, così come già avvenuto in passato, a vere e proprie tragedie. 
Per questo è opportuno, auspicano i relatori del ddl, non solo l'introduzione della fattispecie del reato di stalking bancario ma anche la promozione presso il Ssn e le Asl di centri anti-stalking che "garantiscano misure di sostegno e supporto psicologico per le vittime di stalking da recupero crediti nonché l'istituzione di un osservatorio nazionale anti-stalking da recupero crediti anche al fine di monitorare l'andamento del fenomeno". 
Il contenuto del ddl

Composto da un solo articolo, il ddl mira a modificare "l'articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori" aggiungendovi due commi. 
Il primo prevede l'introduzione di una aggravante, laddove il reato di stalking (che contempla la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per l'autore delle minacce o molestie) "è commesso da istituti bancari o società finanziarie o filiali di recupero credito o qualsiasi altro soggetto giuridico o nell'attività di recupero crediti quando vengano messe in atto condotte che esulano e travalicano quanto previsto dalla legge e dalle norme del codice di procedura civile".
Il secondo prevede che "la stessa pena si applichi alla persona fisica che agisca in proprio o per conto di persona giuridica". 


mercoledì 7 dicembre 2016

Anatocismo: cacciato dalla porta, torna dalla finestra


Anatocismo: cacciato dalla porta, torna dalla finestra


Il decreto n. 18/2016 e la conseguente delibera del CICR hanno rovesciato l'interpretazione della legge di stabilità 2014

Con la legge di stabilità 2014 l'anatocismo bancario sembrava essere stato cacciato definitivamente dal nostro ordinamento, uscendo dalla porta principale.
Dal 1° gennaio 2014, infatti, alle banche è fatto divieto di imputare gli interessi debitori maturati a capitale: esse possono semmai regolare tali interessi separatamente e con periodicità simmetrica nel conteggio tra quelli debitori e quelli creditori. Lo stesso divieto vale, ovviamente, anche per gli altri intermediari autorizzati.
Peccato però che nel 2016 tale novità è stata interpretata dal legislatore in maniera tale da far rientrare l'anatocismo dalla finestra e che tale occasione è stata subito sfruttata dalle banche per propinare nuovi modelli da far firmare ai loro clienti, forti di questa nuova possibilità.
Fortunatamente alcuni accorti avvocati stanno lanciando l'allarme: attenzione a dove si appone la propria firma!

Il decreto n. 18/2016

L'intervento del 2016 "incriminato" è rappresentato dal decreto legge numero 18/2016 che, nei fatti, all'articolo 17-bis ha precisato che sia gli interessi di mora che quelli maturati sui saldi passivi di controcorrente (sia derivanti da aperture di credito sia derivanti da conti scoperti oltre i limiti del fido o non affidati) restano immuni dal divieto di capitalizzazione

La delibera del CICR

Le disposizioni attuative di tale norma non sono tardate ad arrivare: già con delibera del 3 agosto scorso (da attuare entro il 1° ottobre) il CICR le ha definite, sebbene non con apposito regolamento ma dettando delle semplici modalità applicative.
Sostanzialmente il Comitato ha individuato le modalità e i criteri con i quali, nell'esercizio dell'attività bancaria, le varie operazioni producono interessi.
Con particolare riferimento all'attuazione della norma del 2016 si è quindi stabilito che gli interessi devono essere, in generale, contabilizzati in maniera separata rispetto al capitale e che quelli debitori divengono esigibili a partire dal primo marzo dell'anno successivo a quello della loro maturazione.
Prima di tale momento, in ogni caso, al cliente deve essere garantito di conoscere con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del pagamento l'effettivo ammontare degli interessi maturati e la data entro la quale essi vanno pagati.
Si è specificato, poi, che in caso di deposito di fondi sul conto sul quale sono divenuti esigibili gli interessi, tali fondi, se il contratto bancario sfrutta la possibilità di prevederlo, possono essere utilizzati in via prioritaria per estinguere gli interessi stessi.
Ed ecco qui il "nuovo anatocismo": per evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie al cliente e alla banca è data la facoltà di corrispondere gli interessi con addebito sul conto. Si lascia in ogni caso ferma la possibilità di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento precedente l'addebito.

Niente addio all'anatocismo

Insomma: con un'inversione di rotta rispetto alla norma del 2014 e all'interpretazione che la giurisprudenza ne aveva dato sino agli inizi di quest'anno, l'anatocismo è oggi tutt'altro che vietato.
Con la riforma del sistema bancario cooperativo, infatti, il meccanismo (seppur limitatamente ad alcune specifiche situazioni) è nei fatti reintrodotto e le banche possono superare il divieto con semplici clausole da inserire (e nei fatti molto spesso inserite) nei contratti sottoposti ai clienti. 

L'allarme

Come detto, però, la questione non sta passando del tutto inosservata e molti sono i legali che stanno bloccando la firma dei loro assistiti. La novità di quest'anno infatti, nonostante non manchino opinioni contrarie, è tutt'altro che favorevole ai clienti.
Peraltro, ci sono seri dubbi che riguardano la delibera del CICR e che hanno ad oggetto il suo effettivo valore giuridico. Si è accennato, infatti, che non si tratta di un vero e proprio regolamento ma di semplici disposizioni attuative, con la conseguenza che è forzato elevare il suo valore a quello di norma di rango secondario.

È chiaro che la questione non può essere sottovalutata.