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lunedì 19 giugno 2017

Scontrini fiscali: nuove regole

Scontrini fiscali: nuove regole

La circolare della Guardia di finanza limita la portata della mancata emissione e indica nuovi criteri di controllo.

Chi non emette lo scontrino non sarà più ritenuto evasore fiscale. A stabilirlo, come riporta "Italia Oggi", è una circolare della Guardia di Finanza (n. 149223/17) secondo la quale la mancata emissione dello scontrino viene declassata a una condotta di irregolarità di limitata portata. La ratio è che i controlli, «sebbene importanti anche in una prospettiva di prevenzione e deterrenza», non incidono direttamente sui fenomeni di frode o sui contesti evasivi di più ampio spessore. 
La circolare si sofferma sul ruolo del cliente dal quale i finanzieri (specie fuori dal locale) possono acquisire informazioni sulla prestazione o il bene ricevuto. 

Nessuna sanzione nei confronti del cliente

I controlli sui clienti verteranno su categorie di soggetti in grado di poter fornire informazioni attendibili soprattutto per migliorare l'efficacia delle verifiche e limitare «l'insorgere di situazioni di criticità o incomprensioni». L'obiettivo è evitare «l'erroneo convincimento nella collettività e negli organi di informazione» di un'attività di controllo sproporzionata rispetto agli effettivi interessi fiscali da tutelare. Ricorda la Gdf che nei confronti dei clienti non c'è più alcuna sanzione perché abrogata dal 2003.  

Pianificazione dei controlli

Un ruolo sostanziale lo avrà la pianificazione dei controlli ed il fatto che saranno affidati a finanzieri preparati e che conoscano sia i casi in cui non esiste l'obbligo di certificazione fiscale, sia le ipotesi più complicate (come ad esempio l'autoconsumo). Gli interventi di controllo sulle partite Iva dovranno concentrarsi soprattutto nei confronti di attività economiche e commerciali che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi di più elevato valore economico o che hanno orari di apertura al pubblico serali o notturni (bar, ristoranti, pub). I reparti non dovranno reiterare gli interventi nei confronti di un ristretto numero di soggetti soprattutto se di minori dimensioni «ovvero che effettuano numerose transazioni di modico importo». Ai comandanti di reparto il delicato compito di far rispettare la circolare nella sua non invasività e la verifica degli atti emessi e nei casi controversi. 

Controlli sugli abusivi

Un capitolo importante dei controlli riguarda le zone dove sono maggiormente presenti venditori abusivi. In questi casi, i finanzieri, faranno controlli mirati alla vendita di beni con marchi contraffatti. Dunque, la circolare vuol tutelare gli imprenditori onesti e le regole del mercato grazie anche al controllo sul corretto rilascio degli scontrini e delle ricevute fiscali, tutto però senza alcuna rigidità d'azione. In sostanza, si chiede un "occhio di riguardo" nei confronti del commerciante onesto e al tempo stesso mano ferma nei confronti degli abusivi e disonesti. 

lunedì 20 marzo 2017

Il regime di pubblicità del fondo patrimoniale


Il regime di pubblicità del fondo patrimoniale  

Le annotazioni e le trascrizioni relative al fondo patrimoniale

La costituzione del fondo patrimoniale segue un doppio regime di pubblicità con finalità diverse, cui sono onerati, da un lato, i coniugi con l'annotazione nei registri dello stato civile e la trascrizione nei pubblici registri; dall'altro, i creditori con la consultazione dei registri mobiliari o immobiliari e di quelli dello stato civile. 

Per essere opponibile ai terzi, invero, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio e indicare, a mente dell'art. 162 c. 4 c.c., la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti. Del pari, ai sensi dell'art. 163 c. 3 c.c., devono essere annotate a margine anche le modifiche al fondo patrimoniale e ogni altro atto con il quale le parti convengano di conferire nuovi beni al fondo. L'annotazione, in particolare, va richiesta ex art. 34-bis disp. att. c.c. a cura del notaio rogante entro trenta giorni dalla stipula dell'atto. La finalità perseguita dall'ordinamento mediante tale adempimento è quella dichiarativa, di talché, in assenza dell'annotazione, l'esistenza del fondo patrimoniale non può essere opposta neppure ai terzi che ne abbiano avuto eventuale conoscenza dai registri immobiliari (cfr. Cass. SS. UU. n. 21658/2009).

L'atto costitutivo del fondo è altresì soggetto a trascrizione, in adempimento al disposto degli artt. 2643, 2645 e 2683 c.c., quando abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. Infatti, soltanto in seguito alla trascrizione dell'atto di acquisto risultano inefficaci nei confronti dei coniugi primi trascriventi le ulteriori trascrizioni ed iscrizioni, ancorché riferibili a diritti acquisiti precedentemente la prima trascrizione. I coniugi, inoltre, in caso di conferimento al fondo di beni immobili o beni mobili registrati anche successivamente alla sua costituzione, devono avere cura di trascrivere l'atto ai sensi dell'art. 2647 c.c., in modo di potersi giovare del vincolo reale di inespropriabilità sugli stessi. Tale adempimento assolve alla ratio della pubblicità-notizia dello stesso vincolo, rendendolo conoscibile ai terzi che vantano un titolo incompatibile. Se il conferimento dei beni al fondo patrimoniale è avvenuto per mezzo di disposizione testamentaria, invece, deve provvedere alla trascrizione del vincolo il conservatore che cura d'ufficio anche la trascrizione dell'acquisto mortis causa. Nel caso di conferimento di titoli di credito, infine, la pubblicità del vincolo si realizza mediante annotazione sullo stesso titolo.