L'aggio di Equitalia è illegittimo
La CTP di Treviso spiega che l'aggio non è dovuto, sebbene il contribuente debba versare i tributi all'esattore
La
normativa statale relativa all'aggio
esattoriale
è in contrasto con l'art. 107 del T.F.U.E. che vieta gli aiuti
di Stato
e, pertanto, non è dovuto anche se il contribuente deve versare i
sottostanti tributi.
Lo
ha disposto la Commissione
Tributaria Provinciale di Treviso
nella sentenza n. 325/1/2016
in accoglimento parziale del ricorso proposto da una ditta che aveva
impugnato l'intimazione di pagamento ricevuta da Equitalia e riferita
ad Iva, Ires, Irap, ritenute,
addizionali per diversi anni.
La
parte eccepisce, tra l'altro che l'intimazione di pagamento sia
illegittima nonché eccessiva
e
sproporzionata la pretesa relativa ai compensi
di riscossione
(l'aggio) e interessi moratori. L'aggio, sostiene parte ricorrente
sarebbe eccessivo rispetto al costo effettivo del servizio reso dal
concessionario e, inoltre, vi sarebbe un'assenza
di connessione
tra questo e la capacità contributiva.
La
CTP, pur respingendo i motivi di ricorso del contribuente, in quanto
le imposte erano effettivamente dovute nella misura individuata
dall'ufficio, ritiene che l'aggio
non debba essere conteggiato.
La Commissione rammenta che quest'ultimo costituisce il compenso
spettante al concessionario-esattore per l'attività svolta su
incarico e mandato dell'ente impositore. Sotto la voce compensi di
riscossione sono indicate le richieste avanzate dall'agente della
riscossione quale aggio.
Trattasi
di compensi che non trovano
alcuna ragione d'essere e
appaiono pretesi in violazione dei principi costituzionali in materia
gravando sul contribuente senza una giustificazione e senza un
collegamento all'attività effettivamente svolta, almeno nel caso di
specie. Alla fine tale compenso finisce per divenire una ulteriore
modalità di tassazione,
come tale illegittima, o una sanzione "impropria",
posta a carico del contribuente.
In
altri termini, l'aggio, rappresentando la remunerazione per
l'attività svolta dal concessionario (Equitalia) nel riscuotere i
tributi, attiene al rapporto
tra l'ente impositore e il concessionario
del servizio stesso e non può dunque essere addossato al
contribuente, inteso come soggetto estraneo a tale rapporto.
In
secondo luogo e in via principale, la Commissione rileva come l'aggio
esattoriale, finisca per essere un compenso
che viene stabilito dalla normativa italiana a favore di un'impresa
italiana, il quale, essendo scollegato da una effettiva prestazione
resa, costituisce, in ultima analisi, un
aiuto di Stato
che si pone in contrasto con l'art. 107 del Trattato di funzionamento
dell'Unione Europea il quale stabilisce che sono incompatibili
con il mercato comune
gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma, che, favorendo
alcune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Nel
concetto di aiuto deve intendersi ricompreso
qualsiasi vantaggio concesso a
favore di alcuni soggetti d'impresa ossia in maniera selettiva senza
una reale contropartita o con una contropartita minima e non
proporzionata all'effettivo vantaggio ricevuto. Cosa che, nel caso di
specie, è pienamente ravvisabile
La
normativa interna in sostanza attribuisce ad Equitalia, che è
composta da soggetti comunque pubblici, un
sussidio statale,
cioè un aiuto, facendole conseguire un
ingiusto vantaggio economico
che è superiore e diverso da quello che conseguirebbe sul mercato o
se fosse rapportato comunque ad un'attività effettivamente
svolta. In altre parole Equitalia, essendo costituita
in forma di società commerciale,
non può beneficiare di finanziamenti che possano condizionare la
libera concorrenza.
Il
pagamento di tale aggio, conclude la Commissione, deve pertanto
essere escluso.

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