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giovedì 6 ottobre 2016

Nuovi termini per gli accertamenti tributari.




I nuovi termini per gli accertamenti tributari.
L’art. 1, commi 130, 131 e 132, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in Suppl. ord. n. 70 alla G.U. n. 302 del 30.12.2015), in vigore dal 1° gennaio 2016, modifica la disciplina dei termini di decadenza degli accertamenti tributari, contenuta nell’art. 57 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (quanto all’Iva), e nell’art. 43 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (quanto alle imposte dirette): disposizioni, queste ultime, che vengono integralmente sostituite dai commi 130 e 131.
A) – Accertamenti tributari relativi agli anni 2016 e successivi.
Secondo la nuova disciplina, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza:
a) – in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi del sesto anno, rispetto al periodo di imposta da accertare);
b) – in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi dell’ottavo anno, rispetto al periodo di imposta da accertare).
A titolo esemplificativo, quindi, con riferimento al periodo d’imposta 2016, se la dichiarazione dei redditi sarà stata presentata, il termine per l’accertamento scadrà ordinariamente il 31 dicembre 2022; in caso di omessa presentazione, scadrà ordinariamente il 31 dicembre 2024.
Ai sensi del comma 132, primo periodo, della Legge n. 208/2015, le previsioni suddescritte (contenute nell’art. 57, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 633/1972, e nell’art. 43, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 600/1973) si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
B) – Accertamenti tributari relativi agli anni dal 2011 al 2015.
Per i periodi d’imposta precedenti (attualmente, sono accertabili in via ordinaria le annualità dal 2011 al 2015), il comma 132, secondo periodo, della legge n. 208/2015 dispone – in coerenza con la disciplina previgente – che gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza:
a) – in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi del quinto anno, rispetto al periodo di imposta da accertare);
b) – in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi del sesto anno, rispetto al periodo di imposta da accertare).
C) – Accertamenti tributari in presenza di obbligo di denuncia per reati fiscali.
Il comma 132, terzo periodo, della legge n. 208/2015 dispone che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 c.p.p. per alcuno dei reati fiscali, previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione 1.
La norma tuttavia precisa che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento. Questa previsione assorbe quella dettata dall’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (in G.U. n. 190 del 18.8.2015), in vigore dal 2 settembre 2015, che aveva già previsto che “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti” 2.

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