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giovedì 6 ottobre 2016

Nuovi termini per gli accertamenti tributari.




I nuovi termini per gli accertamenti tributari.
L’art. 1, commi 130, 131 e 132, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in Suppl. ord. n. 70 alla G.U. n. 302 del 30.12.2015), in vigore dal 1° gennaio 2016, modifica la disciplina dei termini di decadenza degli accertamenti tributari, contenuta nell’art. 57 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (quanto all’Iva), e nell’art. 43 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (quanto alle imposte dirette): disposizioni, queste ultime, che vengono integralmente sostituite dai commi 130 e 131.
A) – Accertamenti tributari relativi agli anni 2016 e successivi.
Secondo la nuova disciplina, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza:
a) – in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi del sesto anno, rispetto al periodo di imposta da accertare);
b) – in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi dell’ottavo anno, rispetto al periodo di imposta da accertare).
A titolo esemplificativo, quindi, con riferimento al periodo d’imposta 2016, se la dichiarazione dei redditi sarà stata presentata, il termine per l’accertamento scadrà ordinariamente il 31 dicembre 2022; in caso di omessa presentazione, scadrà ordinariamente il 31 dicembre 2024.
Ai sensi del comma 132, primo periodo, della Legge n. 208/2015, le previsioni suddescritte (contenute nell’art. 57, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 633/1972, e nell’art. 43, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 600/1973) si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
B) – Accertamenti tributari relativi agli anni dal 2011 al 2015.
Per i periodi d’imposta precedenti (attualmente, sono accertabili in via ordinaria le annualità dal 2011 al 2015), il comma 132, secondo periodo, della legge n. 208/2015 dispone – in coerenza con la disciplina previgente – che gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza:
a) – in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi del quinto anno, rispetto al periodo di imposta da accertare);
b) – in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi del sesto anno, rispetto al periodo di imposta da accertare).
C) – Accertamenti tributari in presenza di obbligo di denuncia per reati fiscali.
Il comma 132, terzo periodo, della legge n. 208/2015 dispone che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 c.p.p. per alcuno dei reati fiscali, previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione 1.
La norma tuttavia precisa che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento. Questa previsione assorbe quella dettata dall’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (in G.U. n. 190 del 18.8.2015), in vigore dal 2 settembre 2015, che aveva già previsto che “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti” 2.

Addio studi di settore.


Addio agli studi di settore
Al loro posto, la riforma messa a punto dal fisco, introdurrà gli indicatori di compliance

È quasi definitivo l'addio agli studi di settore che andranno in soffitta per essere sostituiti da "indicatori di compliance". A prevederlo, come riporta la nota del Mef, è la nuova riforma, messa a punto da Sose (Soluzioni per il Sistema Economico spa) e dall'Agenzia delle Entrate, presentata ieri nella riunione al ministero con associazioni di categoria e ordini professionali.
Il tutto, secondo la nota diramata dal ministero, dovrebbe avvenire in modo graduale, ma probabilmente il processo subirà un'accelerazione già nella prossima legge di bilancio.
Imprese e professionisti non dovranno più andare alla ricerca del "ricavo di congruità" per uniformarsi alle pretese del fisco, il quale abbandonerà gli studi quale strumento di accertamento presuntivo per lasciare spazio ad uno strumento che con un dato sintetico sia in grado di fornire, su una scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. E ciò guardando sia ai ricavi dichiarati, sempre integrabili peraltro in dichiarazione, che a un insieme di elementi che contribuirà a dare affidabilità ai contribuenti, nell'ottica di una riduzione dell'attività di controllo. In più sarà previsto un sistema premiale, per coloro che raggiungeranno un grado elevato di compliance, spiega la nota del Mef, si prevede tra l'altro un percorso accelerato per i rimborsi fiscali, la riduzione dei tempi e l'esclusione da alcuni tipi di accertamento.
Vediamo, nello specifico come funzionerà il nuovo sistema:
L'indicatore sintetico
L'indicatore di compliance sarà un dato sintetico che rappresenterà il posizionamento del contribuente in una scala di "affidabilità" da uno a dieci. Maggiore sarà il grado raggiunto, maggiore sarà la possibilità (per chi arriverà a un grado elevato) di accedere al sistema premiale che prevede tra le altre cose, un percorso accelerato per i rimborsi fiscali, l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione dei tempi di accertabilità.
Gli elementi per il calcolo
L'indicatore di compliance sarà articolato sulla base dell'attività economica svolta in modo prevalente e costruito sulla scorta di una metodologia statistico-economica innovativa che tiene in considerazione una serie di elementi. Tra le novità sintetizzate dal Mef rilevano: - gli indicatori di normalità economica, che saranno utilizzati per il calcolo del livello di affidabilità; - la stima del valore aggiunto e del reddito d'impresa insieme ai ricavi/compensi; il modello di regressione basato su dati panel (8 anni anziché 1) con informazioni e stime più efficienti; un modello di stima basato sull'andamento ciclico senza la necessità di stabilire correttivi crisi; una riduzione del numero dei modelli organizzativi che saranno più stabili nel tempo; ecc.
Comunicazioni e esemplificazioni
Tra le novità della riforma, ci sarà una maggiore comunicazione tra l'amministrazione fiscale e i contribuenti, che saranno resi edotti, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del risultato del proprio indicatore di compliance e delle sue diverse componenti, ivi comprese le incoerenze. Ciò rappresenterà, secondo il Mef, un maggiore stimolo all'adempimento spontaneo del contribuente e un incentivo ad interloquire col fisco per migliorare la propria affidabilità.
Ma non solo. Il passaggio ai nuovi indicatori di compliance comporterà anche una maggiore semplificazione, rispetto agli studi di settore, per gli adempimenti cui sono tenuti professionisti e imprese, sia dal punto di vista delle informazioni da comunicare che della drastica riduzione dei modelli.